La copia privata è un’eccezione al diritto esclusivo di riproduzione che spetta all’autore (o a chi quest’ultimo ha ceduto i diritti, di solito la casa discografica, il produttore). La legge parla di “riproduzione privata” solo in relazione a fonogrammi e videogrammi, una formula un po’ altisonante ma sufficientemente generica per definire musica e film, quale che sia il supporto su cui sono registrati (CD, musicassetta, DVD, VHS, e così via).

La definizione di copia privata

La legge sul diritto d’autore nell’articolo 71-sexies al primo comma nel sito interlex.it, che ne delinea le seguenti caratteristiche:

  1. Deve essere effettuata da una persona fisica;
  2. È fatta per uso personale;
  3. Senza fini di lucro, o fini commerciali diretti (la vendita) o indiretti (regalo, scambio, prestito);
  4. Può essere fatta su qualunque supporto;
  5. Deve essere fatta rispettando le misure tecnologiche (le protezioni), qualora esistano.

Immaginiamo che io abbia l’autorizzazione dal produttore a procedere personalmente alla sprotezione e alla copia.

Il DVD originale è da 9 Gb mentre io ho la possibilità di copiarlo solo su un DVD da 4,7 Gb… può la mia copia privata essere ridotta, escludendo alcune tracce audio che non mi interessano o eliminando gli inserti speciali? Assolutamente no. L’art. 12 (o 13?) della legge su diritto d’autore impedisce a chiunque di modificare il contenuto di un’opera dell’ingegno. Eliminare questi elementi significa modificare l’opera.

Le misure tecnologiche

Ma cosa sono queste “misure tecnologiche”?

La legge, all’articolo 102- quater, primo comma, permette ai produttori di apporre al supporto originale delle protezioni per evitare che siano compiuti atti da loro non autorizzati (per esempio copia, filodiffusione, modifica, vendita e via dicendo).

Il secondo comma specifica, in modo piuttosto curioso, che le protezioni devono essere efficaci, ossia in grado di perseguire l’obbiettivo di protezione. In sostanza, comunque, i produttori hanno l’autorizzazione ad apporre delle protezioni per impedire la copia o qualsiasi altro utilizzo da loro non gradito. In primo luogo non si può non notare la contraddizione in termini posta in essere dallo stesso legislatore: da una parte dà al consumatore la possibilità di creare la copia privata, ma dall’altra – dato che non esistono protezioni “selettive” – autorizza il produttore a fare di tutto per impedirglielo!

Poi introduce la caratteristica dell’efficacia della protezione: al momento la quasi totalità delle protezioni poste su CD e DVD possono essere aggirate, quindi, se ci si rifà al tenore letterale della legge, non sono efficaci nel perseguire i loro scopi: non impediscono la copia, ma al massimo la rendono più complicata.

Questo vuol forse dire che, paradossalmente, in quanto non efficaci, il legittimo proprietario della copia ha il diritto di rimuoverla?

Secondo alcuni produttori di software per la copia di CD e DVD le cose stanno proprio così. Il parere di una fonte autorevole, dell’associazione sul diritto d’autore e sui diritti a esso connessi, di cui il sito dirittodautore.it è uno degli organi di comunicazione, che spiega come mai il panorama giuridico relativo alla “copia privata” è così complicato.

Cosa dice la legge

È la legge sul diritto d’autore (633/1941), modificata dal decreto legislativo 68/2003, con le modifiche apportate dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208 e dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8. a regolamentare la copia privata e le relative protezioni tecnologiche che i produttori possono apporre.

Se un CD o un DVD sono protetti, la legge mi impedisce di aggirare le protezioni per farne una copia: ho il diritto di ricevere dalla casa discografica o dal produttore, una copia privata di un CD o DVD regolarmente acquistato?

No, non esiste nessun diritto a carico dell’utente a ottenere una copia dell’originale dalla casa discografica perché la copia privata è solo un’eccezione al diritto di riproduzione che di solito è riservato al produttore. Ma potrei chiedere al produttore stesso il “via libera” a produrre in casa autonomamente una copia privata superando le protezioni?

Teoricamente sì, ma non mi sembra questa la strada.

Quindi il complesso panorama della copia privata, secondo la legge italiana e le interpretazioni che, a causa del groviglio normativo, un legale è obbligato a dare. Per quanto riguarda CD e DVD bisogna fare riferimento alla Legge, 22/04/1941 n° 633, G.U. 16/07/1941 continua la lettura sul sito altalex: è consentita la riproduzione privata di fonogrammi e “videogrammi” su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, però nel rispetto delle misure tecnologiche. La norma è chiara: la riproduzione è consentita solo per fonogrammi e videogrammi, per effettuare una sola copia destinata all’uso personale.

La copia privata di un’opera protetta

I produttori, volendo, hanno la possibilità di limitare la copia di CD e DVD protetti alla sola copia analogica (ossia su musicassetta o cassetta VHS). Tale norma è un’eccezione fissata dal legislatore alla libertà di effettuare la copia privata di CD/DVD originali non protetti su qualsiasi supporto.

Sfruttando questo appiglio, gli editori di CD e DVD possono proteggere i loro prodotti digitali, impedendo creazione di una copia identica, e autorizzandone soltanto una copia analogica. Tuttavia è lampante il fatto che la versione su VHS di un DVD non ne è una copia.

Come tutelare il diritto d’autore

È semplicemente un’altra versione, ridotta, senza extra, senza menu, senza la possibilità di selezionare i sottotitoli e le varie tracce audio opzionali, nonché privata della migliore definizione video tipica del digitale, ossia proprio di quelle caratteristiche per cui un acquirente decide di acquistare un DVD anziché una videocassetta dello stesso film. È un altro prodotto, non la stessa opera, né la copia privata del film acquistato. La frase “copia analogica di un prodotto digitale”, ancor più se multimediale come un DVD, è una contraddizione in termini.

Come se ciò non bastasse, la copia analogica di un’opera digitale viola, essa stessa, la legge sul diritto d’autore, dal momento che implica una modifica (sostanziale) all’opera dell’ingegno che si intende duplicare: dal momento che l’opera è il DVD e non il solo film in esso contenuto, la copia analogica che non contenesse più gli “extra”, i “menu” e quant’altro corrisponderebbe a una modifica illecita dell’opera (art.12 della legge sul diritto d’autore).

E allora, come la mettiamo?

La soluzione

Tiriamo le somme. Pur premesso che la legge vi autorizza ad avere una copia privata delle opere che avete legittimamente acquistato, noi vi consigliamo di chiedere SEMPRE al produttore l’autorizzazione a procedere alla sprotezione del DVD originale regolarmente acquistato per creare la vostra copia privata digitale.

Fatelo davvero!

Non abbiate paura di disturbare, o di avanzare richieste inopportune. In altre parole, quando acquistate un DVD del quale desiderate avere una copia privata digitale, alzate la cornetta e telefonate al produttore o al distributore dell’opera. Se non esiste un numero  di telefono di riferimento, sulla confezione, cercate su Internet.

E poi, magari, fateci sapere cosa vi hanno risposto. Eh, sì, perché a questo punto starà al produttore sbilanciarsi e dimostrare quanto considera i propri clienti: parafrasando la FAQ di BMG citate nell’articolo.

Continua  articolo, come duplicare CD e DVD legalmente.

Cosa dicono  gli autori

State solo chiedendo “di fare un giro sulla bicicletta” che avete pagato profumatamente.

Il produttore potrebbe autorizzarvi a sproteggere l’opera e duplicarla, oppure potrebbe addirittura offrirsi di inviarvi lui stesso una seconda copia digitale dell’opera, anch’essa adeguatamente protetta. Comunque sia, se l’avente diritto non vi autorizza, sia chiaro, non potete né rimuovere le protezioni dall’opera, né farne una copia digitale: in questo caso dovrete accontentarvi di una misera copia analogica ma, se non altro, capirete se sarà il caso di acquistare un altro DVD o un altro CD recante la medesima marca.

Il compenso sulla copia privata

Come se non bastasse il caos assoluto che emerge da quanto spiegato finora, il legislatore stabilisce che agli aventi diritto (gli autori) spetti un compenso economico che li “rimborsi” per lo sfruttamento economico privato delle loro opere.

Detto altrimenti, poiché la legge prevede la possibilità di fare la copia privata a discapito del diritto esclusivo alla riproduzione spettante agli autori, a questi ultimi viene accordata una sorta di compensazione economica per tutte le copie private realizzate al di fuori del loro controllo.

Il compenso consiste in una somma addizionale applicata al costo di tutti i supporti vergini, analogici e digitali, lettori MP3 schede Compact Flash (e così via) in vendita nei negozi. Quando comprate un CD/DVD vergine, una musicassetta o una VHS vergine, quale che sia l’utilizzo che ne farete, pagherete comunque un surplus per ricompensare l’autore per un’ipotetica copia privata che potreste fare su quel supporto. Non importa se su quel supporto intendete registrare dei vostri dati personali, come foto o documenti, che non hanno nulla a che vedere con materiale protetto da diritto d’autore.

Per quale motivo, ci chiediamo, dovreste compensare gli aventi diritto per una copia privata che forse non farete e che, comunque, loro vogliono impedirvi di fare?

Ma andiamo oltre…

Come si concilia il fatto che questa tassa viene richiesta anche per supporti digitali (CD e DVD) quando i produttori e gli autori possono impedire (e di solito impediscono) la copia digitale delle proprie opere?

Per effettuare la copia privata è possibile aggirare le misure di protezione poste dal produttore?

I titolari dei diritti (ossia i produttori) sono tenuti a consentire che, nonostante l’applicazione delle misure tecnologiche, la persona fisica che ha acquistato gli originali possa effettuare una copia privata, anche solo analogica, per uso personale, a condizione che tale possibilità non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti.

Alcuni studiosi interpretano questa norma affermando che sia consentito aggirare le misure tecnologiche di protezione al fine di usufruire di una eccezione (come la copia privata) consentita dalla legge. In realtà si sostiene anche il contrario, ossia che le misure di protezione non possono essere aggirate. Sarà comunque il giudice a stabilire, nel tempo, quale delle due interpretazioni sia corretta.

Nel prossimo articolo vedremo come realizzare una copia privata identica dei film su DVD con un programma di masterizzazione.

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