Non ne potete più di ricevere continuamente Spam e volete tutelare la vostra privacy?

Ecco come fare

Inutile anche soltanto ricordare le mille facce della più grande piaga di Internet, dal momento che si tratta di un’esperienza quotidiana e familiare anche per milioni di utenti italiani.

Quello che invece val la pena di essere ricordato è che nel nostro Paese esiste una solida legislazione anti-spam, il cui più grosso limite è quello di essere sconosciuta ai più. Pochi italiani conoscono i propri diritti in tema di privacy e ancora meno, evidentemente, sono quelli che, pur conoscendoli, sanno come farli valere.

Come tutelare la privacy

C’è la diffusa credenza che tutelare la propria privacy voglia dire immergersi in un giro di carte bollate e avvocati senza fine e che, quindi, il gioco in fondo non valga la candela. Ma le cose non stanno così, perché noi abbiamo il Garante.

Se è vero che il nostro ordinamento (così come gli esecutivi che si sono succeduti al governo) non supporta quanto dovrebbe un organismo così significativo, è altrettanto vero, invece, che l’attuale legislazione assegna all’Ufficio del Garante poteri importanti e, per molti versi, facilmente invocabili dal comune cittadino.

In pochi sanno, per esempio, che la vigente “legge sulla privacy” offre a chiunque, senza bisogno di alcuna assistenza legale o di particolari incombenze burocratiche, la possibilità di ricorrere all’Autorità Garante per liberarsi delle attenzioni di uno spammer, anziché aprire un lungo e complesso contenzioso di fronte all’Autorità giudiziaria ordinaria.

A chi rivolgersi per un problema legale

Si tratta di uno strumento pratico e poco costoso (circa 30 euro e il costo di 3 o 4 raccomandate) che, se imboccato con giudizio e senso di opportunità, potrebbe disincentivare anche il più accanito degli spammer nostrani.

Sia chiaro. Il ricorso al Garante non può sostituire gli strumenti tecnici che tutti adottiamo per filtrare la nostra posta, né, tantomeno, le segnalazioni agli “abusi” dei provider di cui tante volte abbiamo parlato su queste pagine. Tuttavia rappresenta uno strumento in più per vedere garantito il proprio diritto alla privacy, e per infliggere anche un giusto danno economico a chi si fa beffe delle leggi per il proprio ingiusto tornaconto.

Spesso, lo anticipiamo, questo genere di ricorso si conclude con una condanna dello spammer al rimborso delle spese del procedimento, una cifra che forfettariamente il Garante individua in circa 500 euro. Ora, la cifra è minima e, pur coprendo ampiamente le spese e la perdita di tempo che il ricorrente deve effettivamente sostenere, difficilmente potrebbe ricondurre a più miti consigli uno “spammer professionale”.


© Altalex (Quotidiano di informazione giuridica)

Ma pensate a cosa accadrebbe se tutte le vittime del medesimo spammer facessero ricorso al Garante!

Il ricorso è una cosa seria Fare ricorso al Garante, significa invocare un provvedimento di giustizia amministrativa. È un atto che corrisponde all’esercizio di un proprio diritto, ma va intrapreso con grande serietà e senso di responsabilità: anche se non è necessaria assistenza legale e non è equiparabile ad una causa di fronte all’Autorità giudiziaria, il ricorso al Garante è pur sempre un atto formale che può comportare serie conseguenze per lo spammer.

Tanto per cominciare, fate ricorso solo se è davvero il caso, ossia se avete tutte le carte in regola per vincerlo.

Verificate che si tratti davvero di spam (non avrete autorizzato voi la comunicazione pubblicitaria in qualche circostanza di cui vi siete dimenticati?), e controllate di poter individuare chiaramente il mittente della mail, eventualmente studiandovi l’“header” l’intestazione digitale) del messaggio, magari basandovi anche sul contenuto del messaggio e dei servizi/prodotti pubblicizzati. Tenete presente che è possibile ricorrere al Garante soltanto nel caso di “spam italiano”.

Combattere lo spam

Questo comprende sia il caso ovvio di spam che pubblicizza prodotti o servizi italiani usando server nazionali, quanto quello di spam che, pur provenendo da un server straniero, pubblicizzi comunque prodotti o servizi italiani. Il ricorso è ammesso anche nel caso di “spam europeo”, dal momento che provvederà l’Ufficio del Garante a lavorare opportunamente con i propri colleghi a livello comunitario in modo tale da elaborare comunque un provvedimento. In quest’ultimo caso, tuttavia, il ricorso si complica e i tempi possono allungarsi in modo esponenziale.

Il nostro consiglio è quello di limitarsi ai ricorsi relativamente semplici, dove sia ben chiaro “chi ha fatto cosa”: è il caso di chi pubblicizza apertamente un prodotto o un’azienda che ha un riscontro chiaro e tangibile nel mondo reale. In questi casi, generalmente, la mail pubblicitaria contiene gli estremi reali ai quali si può far riferimento sia per contattare preventivamente lo spammer, sia per citarne correttamente la denominazione all’intero dei documenti del ricorso.

In ogni caso evitate lo strumento del ricorso al Garante se non siete in grado di stabilire in modo ragionevolmente certo il mittente del messaggio di spam. Prima di avviare il ricorso fate inoltre un’eccezione alla regola – “mai rispondere ad uno spammer” – e concedetegli una chance.

In altre parole cercate di contattarlo rispondendo al suo messaggio, invitandolo a desistere dal suo atteggiamento, richiedendogli inoltre la cancellazione immediata dei vostri dati e le informazioni che avete diritto di conoscere come da art. 7 e 8 del “Codice in materia di protezione dei dati personali”, nel sito ufficiale del garante tutte le informazioni necessarie del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Se non ottenete risposta, o se ne ottenete una evasiva, date fuoco alle polveri.

Cosa c’è da sapere

Nessun risarcimento danni dal Garante.

Anche se il garante può stabilire un rimborso spese a favore del ricorrente (e di solito lo fa), non può invece disporre un “risarcimento danni da spam”. Per chiedere un risarcimento danni è necessario agire davanti alla giustizia ordinaria (Tribunale o, in taluni casi, Giudice di pace). Ci sono un paio di precedenti positivi in tal senso, risalgono al giugno scorso, in quando l’associazione “Noi consumatori”, di fronte al Giudice di Pace di Napoli, ha ottenuto la condanna di uno spammer al risarcimento dei danni, a una sanzione amministrativa e alla pubblicazione della sentenza.

Attenzione però: ricorso al Garante o ricorso all’Autorità giudiziaria possono essere esperiti solo in via mutualmente esclusiva. In altre parole non si può ricorrere al Garante se si è già intrapresa un’azione ordinaria sullo stesso oggetto e tra le medesime parti.

Allo stesso modo, non si può ricorrere all’Autorità giudiziaria se si è già adito al Garante sulla medesima materia e tra le stesse controparti.

Nessuno rischio se il ricorso è respinto

Il respingimento del ricorso proposto al Garante non comporta nessuna conseguenza a proprio carico. Sia la richiesta di informazioni allo “spammer” che il ricorso al Garante nel caso in cui lo spammer non le fornisca (o la risposta sia insoddisfacente) è un diritto stabilito per legge. A meno che non siano state compiute altre violazioni di legge, anche se il Garante respinge il vostro ricorso o dichiara il “non luogo a provvedere”, nessuno potrà rivalersi in alcun modo contro di voi.

La legge di riferimento

La cosiddetta “Legge sulla privacy” è la N. 675 del 31 dicembre 1996, denominata “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”.

Tuttavia questa legge, insieme ad alcune altre disposizioni previste da altri decreti legge in materia (per esempio il DL 171/1988 in attuazione della direttiva europea 97/66/CE, e il DL 185/1999 in attuazione della direttiva europea 97/7/CE) sono state sintetizzate e aggiornate nel Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003, il cosiddetto “Codice in materia di protezione dei dati personali”, che costituisce oggi il riferimento definitivo in materia di legislazione contro lo spam.

Dal nostro sito è possibile scaricare il testo integrale del codice, in formato PDF.

Il codice contiene alcuni elementi chiave che può essere utile tenere presente: Approccio “Opt-in” Viene sancito in maniera inequivocabile e definitiva che, nel nostro Paese, non è ammessa la comunicazione commerciale automatica (invio di spam) in mancanza di autorizzazione preventiva del destinatario.

È l’opposto di quanto avviene negli Stati Uniti, per esempio, dove vige l’approccio “Opt-out”: lì, nonostante la rigidissima normativa anti spam, è il destinatario della pubblicità a dover manifestare la propria volontà di non ricevere altri messaggi commerciali.

Il Codice quindi sconfessa le famose diciture “Clicca qui per non ricevere altre mail”, che non sono più sufficienti ad evitare allo spammer il marchio di… spammer!

Divieto di anonimato della comunicazione pubblicitaria

Proprio per garantire a ciascuno di esercitare i propri diritti di controllo sui dati personali che lo riguardano, il Codice proibisce l’invio di messaggi pubblicitari che ne celino il mittente o che non contengano un recapito al quale il destinatario della comunicazione possa rivolgersi per avere informazioni. Inasprimento delle pene Il trattamento dei dati personali a fini di proprio profitto o danno altrui è punito ora con la reclusione da 6 a 18 mesi.

Se il fatto consiste nel comunicare o diffondere i dati in questione, la pena prevista consiste nel carcere da 6 a 24 mesi. Va inoltre ricordato, dal momento che ciò chiude definitivamente una classica “scappatoia” degli spammer, che il Garante per la protezione dei dati personali, ha sancito formalmente che, in mancanza di un consenso esplicito e preventivo dell’interessato, nessuno può usare indirizzi di posta elettronica trovati su Internet in qualunque ambito, sia esso una chat, un sito Web, gruppi di discussioni, forum o quant’altro.

Come difendersi dallo Spam

Garante per la protezione dei dati personali

Nel sito ufficiale è possibile consultare i provvedimenti e le indicazioni di carattere generale in relazione al trattamento di dati personali in vari ambiti, al fine di garantire la corretta applicazione dei principi stabiliti dal Codice.

Modelli utili per esercitare i propri diritti, da compilare, da indirizzare al titolare del trattamento dei dati personali (azienda, sito, pubblica amministrazione, banca, etc.) o al responsabile del trattamento dei dati personali.

Di cosa si occupa il Garante

Si occupa di tutelare i Diritti, doveri e la responsabilità di: Assicurazioni, Associazioni, Banche credito e finanza, Biometria, Comunicazioni indesiderate, Condominio, Dati genetici, Dati giudiziari, Dati sensibili, Dati telefonici e telematici, Fisco Giornalismo, Giustizia, Imprese Informazioni commerciali, Intercettazioni Internet e social media, Istruzione, Lavoro, Marketing, Minori, Misure di sicurezza, Ordini professionali, Propaganda elettorale, Pubblica Amministrazione, Pubblica Sicurezza, Sanità e ricerca scientifica, Sport ,Telecomunicazioni, Trasporti e Videosorveglianza.

Qualsiasi sia la vostra esigenza (segnalazioni, reclami, ricorsi, richieste di documentazione e materiale informativo) vi consigliamo di consultare Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)

Orario di ricevimento telefonico e in sede: dal lunedì al venerdi

Sede: Piazza di Monte Citorio n. 121 – 00186 Roma
Telefono: (+39) 06.69677.2917
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